Sentenza di merito del Tar Lombardia
Il Tar della Lombardia ha confermato oggi la riammissione del listino di Roberto Formigoni. La sentenza di merito ribadisce dunque l’orientamento emerso nell’udienza cautelare di sabato scorso, quando i giudici milanesi avevano accolto la richiesta di sospensiva dei legali di Formigoni contro l’ordinanza della Corte di appello di Milano.
È possibile, però, che la vicenda giudiziaria non si fermi qui. Perché il Pd potrebbe a questo punto impugnare la sentenza davanti al Consiglio di stato. «Non abbiamo nessun problema – ha detto stamattina Formigoni -. Noto soltanto che Penati aveva detto che non avrebbe fatto ricorso: se poi lo fa è una scelta sua. Adesso dedichiamoci a illustrare i programmi ai cittadini».
Qui Filippo Penati, candidato del Pd alla Presidenza della regione Lombardia, dichiarava 3 giorni fa: Mai fatto né faremo alcun ricorso. “Non abbiamo fatto e non faremo nessun ricorso”.
Per quanto riguarda la sentenza del Tar Lazio (qui il testo), che ieri ha respinto la richiesta del Pdl di sospendere il provvedimento con cui la Corte di Appello di Roma aveva escluso la lista circoscrizionale provinciale del Pdl di Roma dalle prossime elezioni per la Regione Lazio:
E’ vero che la Costituzione attribuisce la legislazione elettorale di valenza regionale alle regioni, ma la norma chiamata in causa dal Tar del Lazio, l’articolo 2 della legge regionale del Lazio n. 2 del 20 gennaio 2005, dispone che «per quanto non espressamente previsto, sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), e successive modifiche e integrazioni». Per tutto quello non espressamente previsto quindi la Regione Lazio si rimette alla normativa nazionale, che lo Stato ha tutto il diritto di interpretare.
E «successive modifiche e integrazioni», spiega il costituzionalista Ciro Sbailò a il Velino, significa che siamo di fronte a «un caso classico di “rinvio dinamico” che vincola la legge a un’altra legge. Quando, infatti, il rinvio è “statico”, “le eventuali variazioni apportate all’atto cui si rinvia sono indifferenti”. Nel caso di rinvio dinamico, invece, l’ordinamento “si adegua automaticamente a tutte le modifiche che nell’altro ordinamento si producono” (G. Pitruzzella). In altre parole – sostiene il professor Sbailò – con quel riferimento dinamico, il legislatore regionale ha aperto una strada che poi non può decidere di chiudere quando gli pare… Insomma, siamo di fronte a un atteggiamento a dir poco “creativo” dei giudici amministrativi».


