Emendamento

Questa è la Legge 31 maggio 1965, n. 575 in vigore che regola le DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA. Questo l’Articolo 2-undecies sempre in vigore, dove in rosso ho inserito le modifiche alla legge apportate da un emendamento del relatore sen.Maurizio Saia (tra l’altro come si dice qui autorevole rappresentante delle truppe finiane in parlamento, che “fa un lavoro certosino di controllo, ma anche di correzione dei testi preparati dagli ex-azzurri”), approvato al Senato in finanziaria (qui il testo provvisorio) che ha scatenato le proteste e gli appelli.

(aggiunto dall’art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109)

1. L’amministratore di cui all’articolo 2-sexies versa all’ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell’amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.

2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»

3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).

4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies.

Il comma 4 è sostituito da questo:

4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»

5. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all’ufficio del registro.

E dopo il comma 5 viene inserito questo

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica»

6. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata omero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.

7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.

8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.

Mi pare di capire che l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili, viene concessa, solo se “non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate” e che niente cambi rispetto a tutto il resto, visto che la vendita era già prevista nei casi sottolineati in verde e che le somme ricavabili sono vincolate espressamente e specificatamente:

al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica

p.s.: mi scuso per quello che qualcuno ridefinirà un trattato, ma è sempre meglio leggere “trattati” e farsi delle idee proprie piuttosto che delegare ad altri.

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Antimafia, 4 milioni per la legge regionale

Antimafia, 4 milioni per la legge regionale

Al termine di un lungo ed articolato dibattito l’Assemblea regionale siciliana ha votato all’unanimità l’emendamento che ha consentito la copertura finanziaria della legge contenente le misure di contrasto alla criminalità organizzata. La legge potrà contare su 4 milioni di euro uno dei quali destinato all’attivazione di laboratori di studio e approfondimento dei valori della legalità nelle scuole e 3 milioni, invece, da destinare in favore degli imprenditori che denunciano.

Per il capogruppo del Pdl all’Ars, Innocenzo Leontini, firmatario dell’emendamento, “l’aumento del finanziamento previsto per la legge sulle misure antimafia è un segnale importante da parte della Regione che si schiera a sostegno delle imprese, delle cooperative e delle parti civili che denunciano la criminalità organizzata”.

L’emendamento è stato firmato anche da altri deputati tra cui Lillo Speziale, presidente della commissione regionale Antimafia che ha commentato: “L’aula ha recuperato la sconcertante disattenzione del governo regionale”.

via suddest.it

p.s.: Nella seduta del 24 aprile l’assemblea aveva stralciato dalla manovra e rinviato a successivi atti legislativi, la materia della sanità, la materia del personale  (se ne parlava qui) e la materia dell’urbanistica. Speziale se ne lamentava qui.

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Bye Bye D’Alia

Emendamento relatori in Commissioni alla Camera

Roma, 27 apr. (Apcom) – Sarà cancellata dal disegno di legge sicurezza la norma che prevede l’oscuramento dei siti internet accusati di apologia o istigazione a delinquere. I relatori del testo Iole Santelli e Francesco Sisto hanno presentato in commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia di Montecitorio un emendamento che sopprime la norma tanto contestata dal popolo del web e dai blogger, inserita nel corso dell’esame al Senato grazie all’approvazione di una proposta di modifica presentata dal capogruppo Udc, Gianpiero D’Alia. Secondo la norma che sparirà dal ddl “in caso di accertata apologia o incitamento, il ministro dell’Interno dispone con proprio decreto l’interruzione dell’attività indicata, ordinando ai fornitori di servizi di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine, applicando sanzioni pecuniarie per gli inadempienti”.

Dopo i tanti annunci e le tante discussioni la gara all’eliminazione è stata vinta dai relatori della maggioranza!

update: Qui i lavori alla Camera e qui il resoconto delle Commissioni Resoconto delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e II (Giustizia) che ha portato alla definitiva eliminazione con l’approvazione dell’emendamento Cassinelli (60.1), con il parere favorevole del relatore e del Governo

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Ridiscusso

Il Sen. D’Alia ritiene – e non ho ragione di dubitare della sua buona fede – che sia possibile tecnicamente, “se non oggi, domani o tra dieci anni”, effettuare un’attività di filtraggio chirurgico e che, in ogni caso, competerà ai Ministeri competenti elaborare un regolamento di attuazione sulle modalità di filtraggio con la conseguenza che, se tale concertazione non darà risultati – sono parole del Senatore – la disposizione di legge oggetto del suo emendamento, semplicemente, rimarrà inefficacie

A colloquio con il Senatore D’Alia. Guido Scorza ha avuto “l’occasione di scambiare due (ore di) chiacchiere con il Sen. D’Alia, balzato – ritengo suo malgrado (ndr parole di Scorza) – agli onori delle cronache nelle scorse settimane per l’ormai famoso emendamento.”

il Sen. D’Alia ci ha rassicurato su qualcosa di importante: alla Camera il testo dell’emendamento verrà ampiamente ridiscusso ed i suoi stessi colleghi di partito si faranno promotori di alcuni correttivi…

Molto rumore per nulla o forza condizionante della rete?

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Norme anti-precari?

Le opinioni di Pietro Garibaldi:

Uno dei modi per forzare la conversione del rapporto di lavoro è quello di impugnare presso il tribunale la regolarità del termine apposto al contratto. In questo caso sarà il giudice a decidere se il termine inserito nel contratto era regolare. In caso di irregolarità un lavoratore di una grande impresa avrà così diritto di essere reintegrato in via permanente sul posto di lavoro. Nel caso dei lavoratori a termine delle Poste, la pratica del ricorso era molto diffusa e determinava quasi automaticamente il reintegro permanente sul posto di lavoro.

e di Giuliano Cazzola:

Una giurisprudenza ormai consolidata impone a Poste italiane di assumere a tempo indeterminato tutti gli avventizi che – ai sensi delle norme contrattuali di volta in volta vigenti – hanno compiuto dei turni di lavoro (trimestrali o semestrali). Questo è il problema da risolvere dal momento che le Poste non possono sopportare il carico di un imponibile di manodopera (per decine di migliaia di persone) di cui non saprebbero che farsene, per di più sopportando gli oneri di anni di stipendi arretrati (dovuti anche in mancanza di prestazione lavorativa).

sul famigerato emendamento anti-precari, poi ulteriormente emendato. Dice poi il prof. Garibaldi, Al di là dei dettagli giuridici, è comunque evidente che il sistema vigente non funzioni e che sia necessario un riordino della disciplina. Riproponendo una soluzione proposta da diversi mesi sulla voce.info,

Si dovrebbe istituire un nuovo contratto che mantenga la flessibilità nelle assunzioni per le imprese, ma che al tempo stesso garantisca ai lavoratori un sentiero certo di lungo periodo, senza ricorsi in tribunale e senza psicodramma da conversione. Il «contratto unico a tutele crescenti nel tempo», rappresenta esattamente questa soluzione. Sarebbe un contratto a tempo indeterminato fin dall’inizio. Tuttavia, le imprese avrebbero diritto a interrompere il rapporto di lavoro nei primi tre anni dietro il pagamento di un indennizzo che crescerebbe con la durata del lavoro. Le soluzioni tecniche non mancano. È però evidente che un tema tanto sensibile richieda una seria discussione in Parlamento e un coinvolgimento delle parti sociali, fermo restando che la maggioranza ha il diritto-dovere di decidere i dettagli della nuova disciplina.

Mentre conclude Cazzola, bisogna

evitare che aumenti il divario nel mercato del lavoro e si continui a gravare di ulteriore flessibilità le figure professionali che già lo sono, mentre non viene affrontato il nodo della rigidità dei settori protetti (chi scrive ha presentato, nella generale indifferenza della maggioranza, un progetto di legge per la riforma dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori). L’agitazionismo in cerca d’autore dell’opposizione e dei sindacati, però, è pretestuoso e sterile. La sinistra non riesce a liberarsi della retorica delle precarietà, ma il centro-destra dovrebbe prestare più attenzione. Altrimenti l’opinione pubblica non capirà che il vero scandalo sta nel riempire le aziende pubbliche di organici inutili.

Qui Benedetto Della Vedova, oggi: Ecco come si riducono i precari.

update: Sul sito della Lavoce.info un ampio dossier dove sono state raccolte le proposte di contratto unico avanzate da quasi tre anni a questa parte, con i commenti degli studiosi e delle parti sociali.

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Parere favorevole

Lodo Alfano: emendamento opposizione, dato parere favorevole

I relatori e il governo hanno espresso parere favorevole all’emendamento presentato dal parlamentare del Pd, Pierluigi Mantini, al Lodo Alfano. Nell’emendamento si prevede che la sospensione dei processi non si applichi nel caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni (potrebbe significare niente eventuale Presidenza della Repubblica…). Parere negativo, invece, per tutti gli altri emendamenti.

Il male minore?

Link: Cambia la blocca processi.

update: Intanto ritorno in “grande stile” di D’Alema alla Camera: «Berlusconi, fatti processare». Ritorno che segue la raffica di dichiarazioni pdine di questi giorni. Che partono dal: “Nessuna pregiudiziale” e mi sembra si condensino nel “potrebbe anche andare bene, ma dalla prossima legislatura”.

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Il senso dell’opportunità

 Farwest

Come direbbe Stefano post lungo, purtroppo, penso che siano necessari più di 7 minuti per leggerlo. La prima è una riflessione che non è stata scritta nè da me nè da Paolo Romani e che esprime una posizione, che anche se non condivisibile, non teorizza, credo, il farwest e non dovrebbe configurarsi come una difesa “interessata” degli interessi del cavaliere. Almeno, per qualcuno sicuramente si, ma l’autore dovrebbe essere al di sopra di ogni sospetto.

Dopo sempre per i tecnici, che vogliono approfondire, l’intervento del Sottosegretario Paolo Romani che ieri alla Camera ha presentato e spiegato l’emendamento che ha permesso “l’accordo” e ha consentito la successiva decisione dell’opposizione di rinunciare all’ostruzionismo. Perché sempre per i tecnici, chiarisco che la tecnica utilizzata dall’opposizione non avrebbe permesso l’approvazione nei tempi stabiliti, di un disegno di legge presentato dal precedente governo, che serviva ad impedire una serie nutrita di sanzioni Ue. Firmato da Prodi, Bonino, Scotti, D’Alema, Pado Schioppa, Amato, Pecoraro Scanio, Nicolais, De Castro, Turco, Damiano e Lanzillotta e che era appunto la “Conversione in legge del Decreto legge 8 Aprile 2008, n.59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia della Comunità Europea“. Sempre se qualcuno ha interesse ad approfondire e tanto per chiarire, nel diluvio di “grandi vittorie” democratiche per il bene del paese, dato che quasi tutti i giornali sull’argomento (rilievi commissione ue), come Grillo, danno un’informazione diciamo “parziale”.

Totem

C’è poco da fare: la televisione, per la sinistra, resta sempre un nervo scoperto. È bastato che qualcuno etichettasse come “salva Rete4″ un emendamento del Governo alla legge che recepisce una direttiva comunitaria, perché scattasse il riflesso automatico di ricorrere alla tattica ostruzionista. La Commissione, nel luglio 2006, aveva mosso dei rilievi su alcune formulazioni della legge Gasparri. Di fronte a una “costituzione in mora” da parte di Bruxelles, la priorità per ogni Governo dovrebbe essere scongiurare il rischio d’infrazione; e da qualsiasi Governo ci si dovrebbe aspettare la difesa di una legge approvata dal Parlamento. Salvo poi rimpiazzarla con un’altra.

Il Governo Prodi, barando un po’ al gioco, si era difeso… accusandosi, cioè dicendo che la legge Gasparri l’avrebbe sostituita, come se si trattasse di una bocciatura in toto. Pensava così di renderne l’abrogazione un atto dovuto, spianando la strada all’approvazione della legge Gentiloni, con cui imporre a Mediaset di ridurre il proprio fatturato di un quarto. Il giochetto non riuscì al centro-sinistra, che ora vorrebbe, come Tecoppa, che il centro-destra stesse fermo perché Bruxelles possa infilzarlo. Adesso la Commissione è passata al “parere motivato” con nove rilievi, di cui due riguardano la legge Amato del 2001, quanto all’istituzione del mercato delle frequenze, e sette la Gasparri, quanto alle modalità con cui vengono rilasciate le autorizzazioni a trasmettere in tecnica digitale, che per Bruxelles limitano la concorrenza. Il modo più ovvio per rispondere è quello di adeguarsi al “parere motivato“, recependo in legge esattamente la formulazione richiesta da Bruxelles: ed è ciò che fa l’emendamento del Governo.

L’Agcom ha predisposto il piano delle frequenze: quelle digitali possono essere assegnate. Invece per quelle analogiche nell’atto di concessione non sono indicate le frequenze, la maggioranza delle emittenti, compresa Rete4, hanno la concessione di diritto ma usano le frequenze di fatto. Il piano nazionale delle frequenze, previsto fin dalla Mammì, redatto dall’Agcom, non è mai stato attuato anche a causa di varie pronunce dei tribunali amministrativi. Il problema è quasi inestricabile e, nella prospettiva del digitale, di fatto accantonato. In ogni caso Rete4 con le obiezioni di Bruxelles, non c’entra nulla (è nominata solo in due note a piè di pagina). Leggi il resto »

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Discussione in corso

 Tv digitale

E’ in corso la discussione alla Camera sulla “Conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee” e l’emendamento “salva Rete4″ (ulteriore nuova formulazione del Governo) che non ha messo d’accordo opposizione e governo e che quindi che sarà molto probabilmente votato dalla sola maggioranza è questo:

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis. – 1. L’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

«1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/77/CE della Commissione del 16 settembre 2002 e della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002. Tale attività è soggetta al regime dell’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259».

2. Le licenze individuali già rilasciate ai sensi della deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 435/01/CONS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono convertite, su iniziativa del Ministero dello sviluppo economico, allineandole alle disposizioni del presente articolo e della normativa comunitaria. È abrogato l’articolo 25, comma 12, della legge 3 maggio 2004, n. 112.
3. Fermo restando quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di radiodiffusione televisiva, il trasferimento di frequenze tra due soggetti titolari di autorizzazione generale avviene nel rispetto dell’articolo 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. La prosecuzione nell’esercizio degli impianti di trasmissione è consentita a tutti i soggetti che ne hanno titolo, anche ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni televisive in tecnica digitale, nel rispetto del programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale di cui al comma 5 e dell’attuazione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze.
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo programma di attuazione di cui all’articolo 42, comma 11, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per l’esercizio delle reti televisive digitali saranno assegnati, in base alle procedure definite dall’Autorità nella delibera n. 603/07/CONS e sue successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario, basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e non discriminatori.
5. Al fine di rispettare la previsione dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e successive modificazioni, e di dare attuazione al piano di assegnazione delle frequenze, con decreto del Ministro dello sviluppo economico non avente natura regolamentare, d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un programma per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze.
8. 015. (Seconda ulteriore nuova formulazione) Governo.

update: Vita travagliata per l’emendamento. Seduta sospesa alla Camera e disponibilità del governo a riformularlo. “Salva Rete 4″, atto secondo. E Romani dichiara:

Tv: “Sono disponibile a incontrare opposizione”.
Il sottosegretario allo Sviluppo con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani, ha dichiarato di essere “disponibile a un incontro” con l’opposizione. Sul tavolo la riformulazione dell’emendamento al Dl sugli obblighi comunitari, noto come norma “salva Rete 4“.

Frequenze tv, il governo cancella la «salva-Rete 4». Accordo tra i Poli. Il contestato emendamento sarà riformulato.

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Procrastinare

Oggi alla Camera riparte la battaglia sull’emendamento, due link per approndire, questo chiarimento: Europa 7, Beppe Grillo, qualche confusione, tramite il prof e questa dichiarazione di Beppe Giulietti:

E’ sbagliato chiamarlo “salva rete4″ osserva il portavoce di Articolo 21 Beppe Giulietti, eletto con l’Idv ma storicamente diessino – in realtà è un emendamento “ammazza Europa 7″. La tv di Francesco Di Stefano aspetta da anni di poter trasmettere, come certifica la licenza ottenuta dallo Stato Italiano. Il governo, emendamento o no, dovrebbe compiere il doveroso gesto di chiamare l’imprenditore già sufficientemente penalizzato e offrirgli una soluzione. Invece si preferisce continuare a procrastinare come, certo, ha fatto anche il precedente esecutivo”

update: Oggi Giulietti dichiara: Nei giorni scorsi si è tentato di ricucire un dialogo: vediamo quali saranno gli sviluppi e Romani si è impegnato a verificare i rilievi di merito proposti da Michele Meta.

Alla Camera tentato ostruzionismo, Pd e Idv fuori dall’aula, mentre quelli dell’Udc sono rimasti al loro posto e il numero legale c’è. Il ministro Vito preannuncia la riformulazione dell’emendamento sul digitale terrestre. La seduta è stata sospesa.

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