Emendamento
Questa è la Legge 31 maggio 1965, n. 575 in vigore che regola le DISPOSIZIONI CONTRO LA MAFIA. Questo l’Articolo 2-undecies sempre in vigore, dove in rosso ho inserito le modifiche alla legge apportate da un emendamento del relatore sen.Maurizio Saia (tra l’altro come si dice qui autorevole rappresentante delle truppe finiane in parlamento, che “fa un lavoro certosino di controllo, ma anche di correzione dei testi preparati dagli ex-azzurri”), approvato al Senato in finanziaria (qui il testo provvisorio) che ha scatenato le proteste e gli appelli.
(aggiunto dall’art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109)
1. L’amministratore di cui all’articolo 2-sexies versa all’ufficio del registro:
a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati;
b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell’amministratore;
c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilità del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito è annullato con provvedimento del dirigente dell’ufficio del territorio del Ministero delle finanze.2. I beni immobili sono:
a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile;
b) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi;
c) trasferiti al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all’articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all’articolo 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove è sito l’immobile.«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall’articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»
3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati:
a) all’affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata. Nella scelta dell’affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all’affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell’impresa confiscata se taluno dei relativi soci è parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell’articolo 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55;
b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l’affittuario può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze;
c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l’interesse pubblico, con le medesime modalità di cui alla lettera b).4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies.
Il comma 4 è sostituito da questo:
4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, che può affidarle all’amministratore di cui all’articolo 2-sexies, con l’osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell’Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell’articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell’Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»
5. I proventi derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3 sono versati all’ufficio del registro.
E dopo il comma 5 viene inserito questo
«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica»
6. Nella scelta del cessionario o dell’affittuario dei beni aziendali l’Amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata omero, qualora ragioni di necessità o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti è richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non è richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero.
7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell’articolo 2-decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi.
8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta.
Mi pare di capire che l’autorizzazione alla vendita dei beni immobili, viene concessa, solo se “non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate” e che niente cambi rispetto a tutto il resto, visto che la vendita era già prevista nei casi sottolineati in verde e che le somme ricavabili sono vincolate espressamente e specificatamente:
al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica
p.s.: mi scuso per quello che qualcuno ridefinirà un trattato, ma è sempre meglio leggere “trattati” e farsi delle idee proprie piuttosto che delegare ad altri.
Tag:beni, emendamento, mafia




