Nessuna sollecitazione

‘Nessun invito, sollecitazione o pretesa, nei confronti del legislatore, può desumersi dall’avere la Corte semplicemente affermato che, in assenza di un’apposita legge la quale ove emanata non sarebbe in contrasto con la Convenzione, non è possibile al Giudice accogliere una richiesta di adozione da parte di una persona singola”.

Lo precisa, in una nota, la Corte di Cassazione in risposta ”ad alcuni commenti, apparsi su diversi quotidiani”, alla sentenza di ieri che avrebbero ”invitato, sollecitato o addirittura preteso, – spiega la Cassazione – che il legislatore approvasse una norma che permettesse l’adozione anche da parte di persone singole”.

Con la sentenza la Cassazione ha invece ”semplicemente svolto il proprio compito di interpretare la legge, nel caso l’articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 in materia di adozioni di minori, ratificata con Legge n.357 del 1967, evidenziando che la norma in questione non è autoapplicativa, nel senso che non conferisce immediatamente ai Giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dai limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale”.

Da questo, scrive la Suprema Corte, ”ne è stata tratta la conclusione che la norma attribuisce al legislatore nazionale la facoltà, e non l’obbligo, di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole”.

via ADOZIONI CASSAZIONE NESSUNA SOLLECITAZIONE AL LEGISLATORE SU SINGLE – Agenzia di stampa Asca.

Questo il lancio di ieri delle maggiori agenzie stampa italiane, Ansa e AdnKronos, ripreso poi da tutta la stampa nazionale. Adozioni, Cassazione esorta il Parlamento: “Si concedano ai single”. A seguire la solita frenetica esplosione di dichiarazioni politiche contrapposte.

p.s.: Il Corriere in prima pagina è imperturbabilmente fermo a ieri. La Cassazione: adozione per i single, il Parlamento appronti una legge. Dalla Suprema Corte l’invito ad approvare un provvedimento.

This entry was posted in Cronaca, Rassegna Stampa and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>