E’ da tempo che molti “analisti politici” sostengono che la rottura tra Fini e Berlusconi non si fa e non si potrà fare mai, perché il Presidente della Camera si è salvaguardato tecnicamente con un accordo blindatissimo (firmato dal notaio) che impedirebbe quasiasi rottura. Ne ha scritto anche il Tempo oggi: “Senza Fini addio al simbolo del Pdl“. Berlusconi è il proprietario, ma per utilizzarlo ha bisogno dell’autorizzazione di tutti i soci fondatori. Il Cavaliere vorrebbe cacciare l’ex leader di An ma perderebbe il marchio del partito.
Questa la nota di precisazione che ha diramato l’ufficio stampa del Popolo della Liberta e che fa riferimento proprio all’articolo pubblicato sul Tempo, definito ”fuorviante”.
”Il presidente Silvio Berlusconi non solo è l’unico e legittimo proprietario del simbolo del PdL, ma ne ha la piena disponibilità senza il bisogno dell’autorizzazione di chicchessia, anche nel caso di fuoriuscita dal partito di uno dei contraenti che stipularono l’atto notarile il 27 febbraio 2008”.
Nell’articolo in questione si sostiene che Berlusconi vorrebbe cacciare Gianfranco Fini ma se lo facesse perderebbe il simbolo.
”L’estensore dell’articolo, pur citando ampi stralci dello stesso atto, non sembra essere in possesso dell’intera documentazione relativa al simbolo e al nascente partito del PdL – aggiunge il comunicato – ed ignora lo statuto, le norme transitorie e l’avvenuto congresso fondativo, che hanno superato in modo sostanziale e formale ogni atto precedente, compresi quelli citati nell’articolo”.
Ed eccole qui le norme transitorie contenute nello statuto che spiegano, forse, anche perché Fini e i finiani boccino preventivamente qualsiasi proposta (anche ieri con Benedetto della Vedova hanno giudicato ridicola l’ipotesi dei congressi locali lanciata da Alemanno). A loro non interessa nulla della possibile articolazione territoriale del partito, della discussione dal basso, a loro interessa solo riuscire in qualche modo a riottenere quei posti e quel potere che Fini pensava di essersi garantito a vita, accettando al momento della confluenza qualsiasi porcheria. Anzi ne era stato proprio, appunto, come rivendicano continuamente i suoi fedelissimi, il co-fondatore. D’altronde per lui era abituale, di deroghe infinite ne aveva fatto ampio e personale uso a proposito di un altro statuto. Chiedere all’amico Carmelo Briguglio, che per anni da storaciano si è battuto in modo indefesso chiedendo vanamente la convocazione di un congresso.
TITOLO VII – NORME FINALI
Art. 51 – Potere regolamentare
L’Ufficio di Presidenza, qualora non altrimenti disposto dal presente Statuto, provvede all’emanazione di tutte le norme regolamentari necessarie per l’esecuzione del presente Statuto.
Art. 52 – Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie spettano al Congresso nazionale, che le approva a maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.
Nell’intervallo tra due Congressi, eventuali modifiche statutarie possono essere proposte dall’Ufficio di Presidenza al Consiglio nazionale, che le approva con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
NORME TRANSITORIE
I) Direzione nazionale: in deroga all’art. 18 del presente Statuto, la nomina o l’integrazione o il completamento della Direzione nazionale eventualmente vacante, fino al plenum di 120 componenti, compete al Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza.
II) In deroga all’art. 22 del presente Statuto, sino alla formale elezione da parte della Direzione Nazionale, il Segretario Amministrativo Nazionale ed il Vice sono nominati dall’Ufficio di Presidenza.
III) Coordinatori provinciali e di Grande Città: in deroga agli artt. 29-30-31, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali del movimento successiva al Congresso istitutivo del Popolo della Libertà, spetta al Presidente nazionale, d’intesa con l’Ufficio di Presidenza, l’indicazione dei Coordinatori provinciali e di Grande Città e loro rispettivi Vice vicari.
IV) Coordinamenti provinciali e di Grande Città: in deroga all’art. 31, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali, il Coordinamento provinciale ed il Coordinamento della Grande Città sono nominati rispettivamente dal Coordinatore provinciale e dal Coordinatore della Grande Città, d’intesa con i loro Vice vicari, entro 15 giorni dalla loro nomina, sentito il Coordinatore regionale e con ratifica del Comitato di coordinamento.
V) Coordinatori comunali, Delegati comunali e Coordinatori circoscrizionali: in deroga agli artt. 32-33-34, in occasione della prima formazione degli Organi territoriali, entro 30 giorni dalla loro nomina, i Coordinatori provinciali e di Grande Città, d’intesa con i relativi Vice vicari, nominano rispettivamente i Coordinatori o i Delegati comunali e i Coordinatori di circoscrizione. Quelli relativi ai Comuni superiori ai 30mila abitanti saranno ratificati dal Coordinatore regionale d’intesa con il suo Vice vicario.
VI) Fino al secondo Congresso nazionale del Popolo della Libertà, valgono in materia di presenza negli Organi di partito e nelle candidature i criteri specificatamente individuati nell’atto notarile del 27 febbraio 2008, costitutivo dell’associazione Il Popolo della Libertà.
VII) Movimento giovanile: i vertici nazionali delle Organizzazioni giovanili riconosciute dai partiti costituenti il PdL definiranno congiuntamente la proposta di Regolamento, l’assetto organizzativo, i modi e i tempi non superiori ad un anno dall’entrata in vigore del presente Statuto, per la celebrazione del Congresso. Tale Regolamento sarà sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale.
VIII) In deroga a quanto previsto dagli artt. 2 e 4 dello Statuto, hanno automaticamente diritto ad associarsi per l’anno 2009 al Popolo della Libertà gli iscritti a Forza Italia degli anni 2007 e 2008, e di An dell’anno 2008, che ne facciano esplicita richiesta e versino la relativa quota associativa.
IX) In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art.7, gli iscritti di cui alla precedente norma transitoria esercitano i loro diritti di elettorato nell’ambito territoriale indicato nel tesseramento del partito di provenienza.
X) In deroga all’articolo 52 del presente Statuto, per i 12 mesi successivi alla sua approvazione tutte le proposte di modifica statutaria saranno di competenza esclusiva dell’Ufficio di Presidenza, che delibererà a maggioranza qualificata dei tre quarti dei suoi componenti. Tali modifiche entrano in vigore dal momento dell’approvazione, e dovranno comunque essere ratificate nella prima riunione del Consiglio nazionale, che potrà essere convocato anche successivamente al suddetto termine.
Questa per i poco informati è l’attuale composizione dell’Ufficio di Presidenza, quella uscita dal Congresso, su 37 componenti i finiani sono 4, il 10,81% (Italo Bocchino, Andrea Ronchi, Adolfo Urso e Pasquale Viespoli). Questa invece la Direzione Nazionale, su 171 componenti i finiani sono a occhio e croce e salvo qualche svista 17, il 9,94%, (AUGELLO, BOCCHINO, BRIGUGLIO CARMELO, COLLINO GIOVANNI, CURSI CESARE, DELLA VEDOVA BENEDETTO, GRANATA BENEDETTO, LAMORTE DONATO, MOFFA SILVANO, PERINA FLAVIA, PISANU GIUSEPPE, PONTONE FRANCESCO, RAISI ENZO, RONCHI ANDREA, TATARELLA SALVATORE, URSO ADOLFO, VIESPOLI PASQUALE). Perché erano così attenti alla partecipazione dal basso e a premiare il merito di chi faceva politica sul territorio che gli onorevoli Bocchino e Viespoli, il ministro Ronchi e il viceministro Urso per sicurezza li hanno messi in tutte due gli organismi (e ora se li friggono).