C’è chi dichiara:
E non è affatto vero che negli altri paesi europei ci siano norme di tale natura per il Capo dell’esecutivo. Solo in alcuni paesi europei – aggiunge – è prevista una norma a tutela del Presidente della Repubblica che in ogni caso deriva dalla tradizione del “sacra e inviolabile” è la persona del re.
Questa invece è la parte finale dell’appello dei Cento costituzionalisti (supersottoscritto) contro il lodo Alfano:
Infine, date le inesatte notizie diffuse al riguardo, i sottoscritti ritengono opportuno ricordare che l’immunità temporanea per reati comuni è prevista solo nelle Costituzioni greca, portoghese, israeliana e francese con riferimento però al solo Presidente della Repubblica, mentre analoga immunità non è prevista per il Presidente del Consiglio e per i Ministri in alcun ordinamento di democrazia parlamentare analogo al nostro, tanto meno nell’ordinamento spagnolo più volte evocato, ma sempre inesattamente.
Le dichiarazione dimenticano (non posso pensare ignorino) di parlarci però totalmente del modo in cui l’immunità parlamentare è regolata in altri Paesi Europei.
E dimenticano che fino al 1993 l’articolo 68 della Costituzione, nel testo approvato dall’Assemblea costituente ed entrato in vigore il 1° gennaio 1948, stabiliva che i membri del Parlamento:
- non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (primo comma);
- non possono essere sottoposti a processo penale senza autorizzazione della Camera di appartenenza (secondo comma);
- in assenza di analoga autorizzazione, non possono essere arrestati o altrimenti privati della libertà personale (anche in esecuzione di una sentenza), né sottoposti a perquisizione personale o domiciliare, salvo il caso di flagranza di un delitto per il quale sia obbligatorio il mandato o l’ordine di cattura (secondo e terzo comma).
testo in vigore fino all’approvazione della Legge Costituzionale 3/1993 che ha modificato la disciplina dell’immunità parlamentare riformulandola nel modo seguente:
- conferma insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai parlamentari nell’esercizio delle loro funzioni, adottando peraltro una formulazione più ampia (“non possono essere chiamati a rispondere”), rispetto alla precedente (“non possono essere perseguiti”);
- sopprime la richiesta di una previa autorizzazione della Camera di appartenenza al fine di sottoporre i parlamentari a procedimento penale; l’autorizzazione resta dunque limitata alle ipotesi di perquisizione personale o domiciliare, di arresto o di altra misura privativa della libertà personale; sono altresì soggetti ad autorizzazione le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e il sequestro di corrispondenza;
- esclude la necessità di richiedere l’autorizzazione qualora si tratti di dare esecuzione ad una sentenza irrevocabile di condanna, oltre che nel caso (già previsto) in cui il parlamentare sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza.
Ora vero è che la Costituzione in vigore è da rispettare ed è sacra ed inviolabile, ma fino al 1993 i sacri costituenti avevano stabilito delle regole che in altri paesi continuano ad esistere e che noi non abbiamo più, per questo i paragoni fatti e le dichiarazione sono, a mio parere, assolutamente “artificiosi”.
Cominciamo dalla Germania. A Berlino i parlamentari godono dell’immunità ed è il Bundestag che si deve pronunciare anche in merito ad ogni procedimento penale che interessi un parlamentare. Ogni procedimento penale e ogni procedimento intentato contro un deputato, ogni arresto e ogni ulteriore limitazione della sua libertà personale devono essere sospesi su richiesta del Bundestag.
Passiamo per la Francia. Dove non è necessaria l’autorizzazione della Camera per l’esercizio dell’azione penale – modifica costituzionale del 1995 – ma l’assemblea può sospenderla (come per l’arresto, addirittura “orrore” ndr) per la sessione in corso. Il presidente della Repubblica è totalmente irresponsabile. Per i deputati si distingue fra irresponsabilità e inviolabilità dei parlamentari. La prima tutela il parlamentare nelle opinioni espresse nell’esercizio del mandato, ed è assoluta. L’inviolabilità evita che l’esercizio del mandato sia interrotto o influenzato da azioni penali. L’Assemblea nazionale può chiedere che misure restrittive della libertà applicate a un suo membro siano sospese per la durata della sessione parlamentare (qualcuno ha dimenticato la rivoluzione francese?).
Attraversiamo la Gran Bretagna dove si prevede l’immunità per gli atti parlamentari e i voti espressi fin dal 1689. Una storia lunghissima confermata dalla prassi parlamentare e dalle convenzioni costituzionali. Nel passato il divieto di intrusione nella sfera parlamentare era tanto assoluto che non si poteva accedere neanche ai lavori preparatori per procedere all’interpretazione legislativa. Una rigidità superata all’inizio degli Anni ’90, da quando cioè si permette la citazione in giudizio del parlamentare per le cause di diffamazione, e per estensione anche per altri reati comuni. I parlamentari sono sottoposti ai poteri sanzionatori solo della Camera di appartenenza. La regina è insindacabile e gode di immunità assoluta (unico caso di persona sacra e inviolabile che deriva dalla tradizione del re, anzi è la regina).
Nella Spagna di Zapatero l’art.71 della Costituzione prevede sia l’insindacabilità delle opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di parlamentare sia l’immunità dal procedimento penale, salva autorizzazione. Il presidente del Consiglio e i ministri hanno “riserva di foro speciale“, cioè sono giudicati dalla Sezione penale del Tribunale supremo. Inoltre la dottrina discute sulla condizione di chi non è più ministro: se questi debba essere giudicato dal Tribunale supremo oppure dalla giustizia ordinaria. Vero è che non prevede come dicono i costituzionalisti di chiara fama una norma per il Presidente del Consiglio e per i Ministri, la prevede però per tutti i parlamentari.
Per finire con gli Stati Uniti, che tutti citano a sproposito, dove Senatori e deputati non possono essere accusati se non per “alto tradimento, reato grave e violazione dell’ordine pubblico”. I parlamentari possono essere perseguiti solo dai comitati etici della Camera dei rappresentanti e Senato e nella procedura di impeachment – tanto invocata da Di Pietro – il Presidente è messo in stato di accusa dalla Camera e giudicato dal Senato, che può condannarlo soltanto a maggioranza dei due terzi (si accomodino pure dice Polito…).
In alcuni paesi europei l’impiego dell’immunità parlamentare è quindi molto più ampio che da noi, come abbiamo visto. Spagna, Germania e Francia sono fra i paesi che hanno appunto un sistema duplice di immunità parlamentare.
Nel primo sistema, i parlamentari non sono responsabili né civilmente né penalmente, nè possono essere soggetti a un’inchiesta, a causa di qualsiasi dichiarazione o opinione fatta in parlamento, o nell’esercizio della loro funzione di rappresentante.
Nel secondo sistema, i membri del parlamento non possono essere perseguiti, arrestati o condannati (leggere bene o condannati) in inchieste penali tranne che in due casi: Il primo è nel caso del “flagrante delicto”, il secondo è quando il parlamento ha dato il permesso per l’arresto o l’autorizzazione a procedere (un po’ come succedeva in Italia prima del ’93). Da non tralasciare, a proposito di immunità, anche la lettura del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea.
Chi soffre di amnesie “gravi” a quanto pare è anche Anna Finocchiaro, deputato fin dalla X Legislatura della Repubblica italiana, cioè dal lontano 14 giugno 1987 e fine giurista (ex magistrato), che dovrebbe quindi ben ricordare anche tutti i precedenti legislativi dell’era pre-Berlusconi sul c.d. “Lodo Maccanico”.
Il primo decreto legge attuativo risale al 1993 (455/1993) ma non è stato convertito in legge; successivamente, si sono avuti altri diciotto decreti-legge fino al 155/1996, decaduto prima dell’approvazione definitiva. La successiva sentenza 360/1996 della Corte costituzionale ha bloccato la prassi di reiterare all’infinito i decreti-legge, così il Parlamento ha dovuto cercare un’altra soluzione, fra il ’98 e il ’99, ma ancora senza esito. Intanto le sentenze della Corte Costituzionale sulla materia regolata dall’articolo 68 si sono succedute numerose…
Nel corso della XIII legislatura, il disegno di legge di conversione dell’ultimo decreto-legge di tale “catena”, venne approvato dalla Camera in prima lettura (A.S. 1842) ma non dal Senato, comportando così il definitivo venir meno, con efficacia ex tunc, della relativa disciplina. Ciò non ha peraltro vanificato la piena efficacia dell’art. 68 Cost., posto che tale disposizione contiene una disciplina immediatamente applicabile, e dal momento che i relativi profili procedimentali sono stati risolti sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale …
Cioè fino al 1996, i governi hanno usato la decretazione d’urgenza per 18 (dicasi diciotto) volte consecutive dal 1993, presente Anna Finocchiaro in parlamento da 6 anni, fino al 1996 anno in cui la Corte Costituzionale ha impedito questa prassi anomala (oggi come la definirebbe l’attuale opposizione?). Anni in cui i governi che si sono succeduti, escludendo la brevissima esperienza del I Governo Berlusconi (che è stato in carica dal 10 maggio 1994 al 17 gennaio 1995), sono stati (per gli smemorati): il Governo Ciampi (28.04.1993 – 10.05.1994), che sarebbe difficile definire creatore e ideatore di leggi e decreti “ad personam” e il Governo Dini, che è stato in carica dal 17 gennaio 1995 al 17 maggio 1996. Unico governo “tecnico” della storia repubblicana, che si è retto grazie alla maggioranza garantita, tra gli altri, dagli allora deputati Anna Finocchiaro e Walter Veltroni (insieme alla Lega-allora-costola-della-sinistra).
Cioè sin dall’entrata in vigore della riforma del 1993 si era ritenuto opportuno regolare con una normativa organica gli aspetti sostanziali e procedurali connessi all’applicazione del nuovo art. 68 Cost., con particolare riguardo alla materia dell’insindacabilità ed ai rapporti fra procedimenti giudiziari e procedure parlamentari. Cosa mai riuscita in tutti questi anni e mai portata a compimento.
La legge sull’applicazione del rinnovato articolo 68 della Costituzione il c.d. il Lodo Schifani è nata a distanza di dieci anni dalla revisione costituzionale e fu bocciata dalla Corte Costituzionale nel gennaio 2004. E rappresenta l’unico tentativo di legiferare organicamente che è stato ritenuto incostituzionale.
Qui una lettura molto istruttiva per tutti quelli che vogliono approfondire: L’immunità parlamentare in Italia dopo l’approvazione della legge 140/2003: definizioni, documentazione e confronti con gli USA e i paesi dell’Unione europea.
Prima dell’esistenza “in politica” di Berlusconi, se ne parlava così:
In Italia, ricorda Dogliani (“Immunità e prerogative parlamentari” in “Annali 17 – Il Parlamento”, Einaudi 2001) “centrale fu la questione riguardante la titolarità della competenza definitiva a decidere in ordine alla loro applicabilità ed estensione, contesa fra la Camera e il potere giudiziario”, il che diede luogo a contrasti fra potere legislativo e autorità giudiziaria. I rapporti fra poteri nel sistema statutario, tuttavia, erano diversi rispetto a quelli delineati dalla Costituzione del 1947, soprattutto per quanto riguardava il legame fra l’equivalente dell’attuale pubblico ministero e il Governo. Il ruolo delle immunità fu poi travolto dal fascismo (ancora Dogliani, cit.) quando il 9 novembre 1926 furono dichiarati decaduti i deputati “aventiniani”, e dando il via ad una legislazione meno garantista nei confronti dei parlamentari (nel codice penale del 1930 – articolo 357 – i deputati erano considerati pubblici ufficiali, con le prerogative ma anche le evidenti limitazioni derivanti da tale qualifica).
Insomma, a quanto pare, i giuristi hanno sempre sostenuto che a travolgere il “ruolo” dell’immunità, dichiarando decaduti i deputati e dando il via ad una legislazione meno garantista, in Italia, è stato – ma guarda un po’ – proprio il fascismo!
[...] Per chi pensa che Berlusconi sia il problema della democrazia italiana. Io penso che sia un problema, irrisolvibile se prima non se ne risolvono molti altri. Primo dei quali è garantire al paese il diritto di essere governato, bene o male, secondo il mandato elettorale; cosa che il centrosinistra non è riuscito a fare e unica ragione per cui è tornato l’odiato Caimano. Solo il voto popolare toglierà Berlusconi dal cielo della vita pubblica italiana. Smettetela di illudere i vostri lettori ed i vostri elettori che possa farlo un qualsiasi pm, solo perché voi ne siete incapaci.




Ho letto con attenzione il tuo articolo. Dimentichi però di porre l’accento sul fatto che negli altri paesi l’etica e l’uso della politica al servizio del cittadino rappresenta la sacralità, in Italia l’etica e la moralità in Parlamento sembrano non esserci mai entrate. L’elenco delle persone condannate in via definitiva e fatte passare per sante è aberrante. Senza contare quelle giudicate, ma ancora non in via definitiva. A me non interessa se uno è stato condannato “solo” per diffamazione. Io pretendo da chi mi rappresenta un comportamento prima, durante e dopo lineare e senza sbavature. Potrei farti un elenco di governatori, ministri od altro che all’estero si sono dimessi solo per es. per non aver pagato il canone dell’abbonamento televisivo. Ad Obama e alla Clinton hanno fatto i raggi x da quando sono nati, e nessun si è permesso di criticare la stampa o ancora peggio di limitarne le libertà. Ma del resto in Italia non possiamo pretendere civilismo dagli altri quando, andando in giro, ne vedi di tutti colori. Dall’immondizia (non solo napoletana) ai comportamenti in strada, dallo scambio di voti alle raccomandazioni ecc. Ed è logico che poi la piazza esploda come è successo ieri. Poi che qualcuno dica cose che tutti sanno e che tutti vogliono nascondere ti dimostra qaunta ipocrisia veleggi nei cieli italici. L’allusione neanche tanto velata è riferita al Vaticano.
è vero cercava di essere quanto più possibile “rigoroso”, ma pensavo che la chiosa finale (di Polito) fosse abbastanza chiara su quello che penso.
Nel tuo articolo dimentichi (non posso pensare ignori..) che i reati di cui tu parli hanno a che vedere con la funzione di parlamentare, mentre in Italia si parla di ben altro. A meno che la corruzione di giudice sia dovuta all’attivita’ parlamentare…
In ogni caso in Italia e’ stato dimostrato che la classe politica non ha fatto un uso corretto della possibilita’ di scegliere chi debba essere portato davanti ad un giudice e chi no, quindi un sistema all’americana non funzionerebbe.
Ti ricordo inoltre che negli stati Uniti o in un altro paese europeo chiunque fosse sospettato di corruzione di un giudice si sarebbe dimesso immediatamente, colpevole o no!
sono totalmente d’accordo con Luca e Gianpietro. I reati tutti penali per i quali il beneamato e taluni personaggi della sua cricca sono stati ripetutamente indagati e anche condannati non hanno nulla a che vedere con l’attività parlamentare.In un paese come il nostro in cui ci si può proporre come rappresentanti dei cittadini pur carichi di ombre molto dense,l’immunità andrebbe cancellata del tutto in ogni sua forma, un pò come dire.”sei arrivato fin qui anche se non te lo meriti, ma da qui in avanti se sgarri anche solo di una virgola, in galera!”
“Per chi pensa che Berlusconi sia il problema della democrazia italiana. Io penso che sia un problema, irrisolvibile se prima non se ne risolvono molti altri.”
Sei anche tu una ben’alrista insomma!