Prescrizione breve e suoni sinistri
A proposito del suono sinistro dei diritti.
E’ il Disegno di Legge d’iniziativa dei senatori BRUTTI Massimo, FINOCCHIARO, CALVI, CASSON e PEGORER comunicato alla Presidenza del Senato il 26 LUGLIO 2006.
Sotto c’è la lunga e particolareggiata relazione introduttiva che presentava i 9 articoli della “disposizione in materia di prescrizione del reato“, ripresentate a più riprese dal gruppo del Pd nella XIV e XV legislatura, che ha il suo pezzo forte nel 1 articolo:
1. L’articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 157. – (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). – La prescrizione estingue il reato:
a) in venti anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni;
b) in quindici anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;
c) in dieci anni, se si tratta di delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;
d) in cinque anni, se si tratta di altri delitti o di contravvenzioni punite con la pena dell’arresto, solo o congiunto a pena pecuniaria;
e) in tre anni, se si tratta di contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria.Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato. Non si tiene conto delle circostanze aggravanti o attenuanti. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.
E dove, si diceva che la prescrizione sarebbe stata applicata:
a) dal momento in cui è pervenuta all’autorità giudiziaria una notizia di reato sono decorsi più di due anni senza che sia stato emesso il provvedimento con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale;
b) dal provvedimento di cui alla lettera a) sono decorsi più di due anni senza che sia stato dichiarato aperto il dibattimento;
c) dalla dichiarazione di cui alla lettera b) sono decorsi più di due anni senza che sia stata emessa la sentenza che definisce il giudizio di primo grado;
Mentre la stessa stabiliva anche che si sarebbe applicata retroattivamente:
1. Nei procedimenti in corso all’entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti, se più favorevoli all’imputato.
Ma come dice “benissimo” (sempre a proposito di “suoni sinistri” di cui sopra) ed esplicitamente un grande quotidiano, prevedeva si il processo breve, “ma non era stato ideato dalla maggioranza di allora per salvare il proprio presidente del Consiglio”, era stato solo ideato dalla maggioranza di allora per porre fine agli effetti devastanti del sistema penale italiano.
Qui l’intervista odierna a Gaetano Pecorella («Questa strada del processo breve va perseguita in ogni caso, perché è una questione di civiltà») e qui qualcosa per quelli che continuano a raccontarsi una favola.
Eccola qui la lunga relazione, firmata Brutti, Finocchiaro, Calvi, Casson e Pegorer, per chi volesse, leggendola tutta, farsi un’idea propria, invece di prendere posizione a prescindere e secondo le dichiarazioni del “politico di riferimento”. La ratio della norma – con gli innumerevoli ed in quel caso indiscutibili riferimenti all’assoluto rispetto della carta costituzionale – sembra essere abbastanza chiara ed esplicita, anche a chi non mastica di giurisprudenza.
Il presente disegno di legge prevede innanzittutto l’abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, (cosiddetto «ex Cirielli») che ha determinato effetti devastanti sul sistema penale italiano, in quanto contraddittoria, caratterizzata da aspetti di dubbia costituzionalità, nonché fortemente e ingiustificatamente punitiva nei confronti dei soggetti più deboli.
La legge determina un illogico trattamento differenziato per i recidivi relativamente alla durata della prescrizione, riduce le aspettative delle vittime dei reati, se l’autore è incensurato, ed inoltre determina un trattamento differenziato tra gli imputati, addirittura tra concorrenti nello stesso reato, in relazione ad eventi e fatti del tutto occasionali. La disparità di trattamento e la disuguaglianza sono il tratto distintivo di questa legge, frutto della politica della giustizia del centrodestra nel corso della XIV legislatura, che ha approfondito gli aspetti classisti del sistema giudiziario, appesantendo le difficoltà dei più deboli e favorendo invece i più ricchi e potenti.
In materia di prescrizione vi è la integrale modifica dell’articolo 157 del codice penale, con l’irragionevole collegamento del termine della prescrizione al massimo della pena edittale prevista dalla legge – con la conseguenza che per i reati più gravi vi è un generale abbassamento del termine, mentre per quelli meno gravi, stante il minimo previsto a sei anni per i delitti e cinque per le contravvenzioni, vi è un generale e significativo innalzamento. Non si comprende la ratio della disposizione. Se la legge intende ridurre i termini di prescrizione per accelerare la conclusione dei processi, allora è assurdo che i termini siano ridotti per i delitti più gravi e siano invece allungati per i delitti meno gravi. La disposizione appare manifestamente irragionevole.
La riduzione dei termini di prescrizione ha come conseguenza, da un lato, di aggravare le drammatiche condizioni di molti detenuti, in particolare di quelli più deboli, che non hanno gli strumenti economici per allungare i processi il più possibile e, dall’altro, di salvare decine di imputati che possono uscire dal carcere per il raggiungimento dei termini di prescrizione.
La legge poi, per assurdo, pone in una condizione più vantaggiosa gli imputati nei confronti dei quali gli uffici giudiziari hanno proceduto con minore sollecitudine ed efficienza, determinando nei confronti di questi una disparità di trattamento ricollegabile a circostanze del tutto accidentali e comunque non collegabili alla persona dell’imputato medesimo. La riduzione del termine di prescrizione per i delitti più gravi collide con il dichiarato proposito di inasprire il trattamento sanzionatorio per i recidivi. Per i recidivi, infatti, la legge prevede aumenti severi del tempo necessario a prescrivere, dalla metà al doppio, in caso di interruzione della prescrizione. La prescrizione viene cosı dilatata in modo abnorme nei confronti di alcuni soggetti, soprattutto dei recidivi determinando un rapporto tra la condizione di recidivo e l’aumento del termine di prescrizione profondamente scandaloso sul piano del diritto e sul piano della logica, assolutamente incongruente e irragionevole e, quindi, totalmente incostituzionale. Non vi è nessuna ragione per derogare a quelli che sono i principi dell’articolo 25 e dell’articolo 3 della nostra Carta costituzionale, per poter affermare che, in caso di recidiva, i termini di prescrizione debbono essere aumentati.
[...] Sempre maggiore è il numero dei processi che vengono dichiarati estinti per prescrizione. Innumerevoli sono i processi nei quali il contenzioso è privo di reale sostanza e si sviluppa unicamente per l’interesse dell’imputato a conseguire la causa estintiva. Si accentua la disparità di condizioni tra gli imputati che possono permettersi una difesa spregiudicata e costosa, alla fine «premiata» con la pronuncia del non doversi procedere, e quelli che non possiedono le possibilità economiche e tecniche per sfruttare sino in fondo le risorse che il processo offre per giungere a tale esito. Pesante è la distorsione che patisce il lavoro giudiziario, ogni magistrato essendo principalmente impegnato a fare sì che la prescrizione non si verifichi nel segmento processuale affidato alla sua responsabilità, e assai meno attento ad una visuale complessiva del procedimento e ad un giudizio di economia del proprio operato.A questa stregua, la prescrizione non può dirsi ricompressa nel nucleo essenziale delle garanzie, trattandosi di un istituto introdotto per finalità di pace sociale e di certezza delle posizioni processuali. Inoltre, la concreta disciplina vigente ha fatto sì che essa non sia più un evento ineliminabile, ma raro, bensì un traguardo normalmente raggiungibile almeno per i reati di media gravità. In conseguenza essa ha introdotto nel processo una permanente e deliberata tensione verso la sua decelerazione, una particolare corsa a tempo, non per concludere un certo percorso entro la misura assegnata, ma per fare trascorrere la misura senza che la conclusione si realizzi. Essa è quindi uno dei principali ostacoli all’attuazione del precetto sulla «ragionevole durata» del processo medesimo.
1. La necessità di un mutamento di prospettiva è resa più evidente dalla debolezza delle ragioni usualmente esposte per giustificare l’istituto della prescrizione. La più tradizionale risiede nella pretesa «indifferenza» della collettività a reprimere fatti risalenti nel tempo: decorsa una certa misura temporale, progressivamente maggiore quanto maggiore è la gravità del reato, non vi sarebbe più un interesse a perseguire fatti che la memoria comune ha già dimenticato. L’obiezione è agevole: questo disinteresse, per intanto, non può addursi se non dopo una quantità di tempo così apprezzabile da giustificare l’oblio; e pertanto esso non è invocabile quando i tempi sono quelli brevissimi previsti dai numeri 5 e 6 del primo comma dell’articolo 157 del codice penale a proposito delle contravvenzioni (due o tre anni): ne è prova il rilievo che molte di queste contravvenzioni sono espressamente eccettuate dai vari provvedimenti di amnistia, come segno di un rilevante interesse alla loro punizione. Ne consegue che è illogico prevedere per esse un termine di prescrizione che è oggettivamente insufficiente per potersi parlare di oblio collettivo, e processualmente insostenibile. Il preteso disinteresse della collettività, poi, è smentito all’evidenza nelle numerose vicende giudiziarie nelle quali si assiste ad un’autentica corsa contro la prescrizione, a sforzi e strategie volte ad evitare quella conclusione che l’improvvida disciplina processuale rende inevitabile, sebbene l’apparato abbia fatto il possibile per evitarla.
Non meno fragile è l’altra proposizione, anch’essa tradizionalmente posta a sostegno della prescrizione, secondo la quale dopo un certo tempo l’accusato è in difficoltà nel reperire le prove a sua difesa, le prove stesse sbiadiscono e diventano poco affidabili, e quindi è preferibile rinunciare ad un processo che avrebbe in sè un tasso troppo alto di incertezza. Anche a questo riguardo non è difficile replicare che la tesi avrebbe un senso solo quando l’imputato ricevesse notizia dell’accusa dopo molto tempo, non quando è stato posto nella condizione di contraddire a poca distanza dal fatto; che l’argomento, a tutto concedere, può valere sino al momento in cui le prove sono di fatto assunte, e non dopo (talché la prescrizione non dovrebbe più maturare nei gradi di impugnazione); e infine che, se questo è il motivo, diventa illogica la diversificazione dei termini a seconda dei reati, giacché l’affidabilità di un certo tipo di prova (ad esempio una testimonianza) non può essere ammessa se viene assunta in un processo per rapina a dieci o più anni di distanza dal fatto, e negata se resa in un processo per contravvenzione, a soli due o tre anni dal fatto.
Resta, quindi, quale unico valore meritevole di tutela, la giuridica aspettativa dell’accusato a non restare sotto la soggezione del processo per un tempo troppo lungo. Ma questa ragione modifica notevolmente l’angolo visuale sotto il quale si deve riguardare l’istituto. Di un’aspettativa legittima di prescrizione può parlarsi solo quando altri (e cioè un soggetto diverso dall’accusato) tiene in vita il processo al di là di quella «ragionevole durata» che individua il confine della soggezione. Non quando è l’accusato stesso che determina il protrarsi del processo con un proprio atto, di suo esclusivo interesse.
In questa ipotesi l’aspettativa di prescrizione si colora diversamente, essendo indiscutibile il diritto dell’imputato ad esercitare la facoltà che la legge gli attribuisce, ma essendo illogico che dal compimento egli tragga un vantaggio diverso ed ulteriore (la prescrizione) rispetto a quello coessenziale alla facoltà esercitata (ad esempio, la richiesta di un rinvio o l’esperimento di un’impugnazione). Rimeditati questi concetti, trova conferma a principale delle innovazioni in allora proposte, e cioè la distinzione tra la nozione di «prescrizione del reato» e quella di «prescrizione dell’azione» o, più correttamente, «del procedimento» (posto che, come è noto, l’azione penale nel nostro modello processuale insorge alla conclusione delle indagini preliminari, mentre la prescrizione del procedimento può operare anche prima dell’esercizio dell’azione). La prescrizione del reato continua ad essere intesa come istituto di diritto sostanziale, cioè come estinzione dell’ipotesi di reato, che, secondo la ratio primitiva, si verifica automaticamente per effetto del decorso di una certa quantità di tempo dal fatto senza che il processo sia stato attivato. La prescrizione del procedimento, invece, si fa più propriamente espressione della sensibilità moderna, e cioè come istituto di natura processuale (cioè come non luogo a procedere) che si produce quando il processo si svolge con cadenze troppo distanziate e lente.
In tal modo la prescrizione del reato recupera quel che vi è di valido nella giustificazione tradizionale dell’istituto, e cioè l’affievolirsi dell’interesse della comunità a perseguire reati commessi in data remota. Ridiventa plausibile dire che il venir meno dell’interesse a perseguire tanto prima si manifesta quanto meno grave è il reato; e l’affievolirsi dell’interesse discende esclusivamente dall’inerzia nel far giungere la notizia del reato all’autorità giudiziaria, non dalle ostruzioni che la stessa trova sul suo cammino di accertamento. Donde l’esigenza logica che questo «tempo dell’oblio» si sviluppi esclusivamente tra il fatto-reato e l’inizio del procedimento; e, per converso, che a questo istituto di diritto sostanziale rimangano estranei fenomeni di natura processuale, quali gli atti interruttivi che modulano lo svolgersi della vicenda.
La prescrizione del procedimento, invece, si muove nel solco dell’esigenza di una «durata ragionevole» del processo. Essa tutela, da un lato, l’aspettativa dell’imputato a che il processo si concluda entro una certa misura di tempo; e, dall’altro lato, l’aspettativa dell’istituzione procedente a poterlo concludere senza essere penalizzata da altro che non sia la propria scarsa sollecitudine.
E’ prevedibile l’obiezione che in tal modo si voglia introdurre surrettiziamente un raddoppio dei tempi, e che non è corretto rimediare agli esiti di prescrizione dilatando i termini anziché rendendo più spedito l’apparato. Ma l’obiezione non è fondata: la combinazione dei due istituti (prescrizione del reato e prescrizione del procedimento) non può essere vista come la somma aritmetica di due quantità di tempo, perché la notizia di reato perviene di regola all’autorità giudiziaria a poca distanza dalla commissione del reato stesso, ed a questo punto è già interamente ed irrevocabilmente consumato tutto il primo segmento temporale: per cui i cinque, dieci, quindici o più anni previsti oggi dal codice penale si tradurranno normalmente in pochi giorni o in poche settimane, e il termine-base servirà unicamente ai rari casi di emersione tardiva della notizia.
Quindi l’architettura complessiva si risolve in linea di massima in un accorciamento dei tempi (quanti fascicoli rimangono intonsi negli armadi per anni, oggi che il termine-base di prescrizione è molto ampio!), e l’utilizzo molto ridotto del primo termine legittima una rimodulazione del secondo. Non solo: muovendoci ancora per un momento sul piano del diritto penale sostanziale, appare quanto mai opportuno introdurre una semplificazione nell’individuazione della pena massima sulla quale tarare la fascia prescrizionale. Oggi il secondo comma dell’articolo 157 del codice penale attribuisce rilevanza sia alle circostanze aggravanti, sia alle attenuanti, con esiti macchinosi e contorti: la prospettazione di un certo termine di prescrizione, infatti, può discendere inizialmente da una più o meno fondata contestazione di aggravanti, mentre, al contrario, la concessione di attenuanti non oggettivamente prevedibili può fare slittare il reato in una fascia più breve, quando gli esiti di prescrizione non sono più riparabili. Eliminando invece la rilevanza di ogni circostanza, sia aggravante sia attenuante, si rimuovono gli inconvenienti predetti, e si aggiunge un argomento a sostegno della tesi che la disciplina qui proposta, impedendo artificiose dilatazioni del termine-base attraverso il gioco delle aggravanti, finisce con il ridurre, anziché ampliare, i termini reali della prescrizione nel suo complesso.
Passando alla descrizione analitica della disciplina della prescrizione del reato, sembra bene prospettare, quanto ai delitti, una gamma di termini molto simile a quella oggi disegnata dall’articolo 157 del codice penale. La ricordata sterilizzazione delle aggravanti e il rilievo che questo segmento è utilizzato, per lo più, solo in minima parte fanno ritenere adeguate le quantità temporali oggi previste. Viceversa sembra da perseguirsi una maggiore ampiezza quanto alle contravvenzioni, poiché esse non rappresentano affatto (soprattutto nella legislazione più moderna) dei «reati nani», ma al contrario condotte lesive di interessi diffusi e rilevanti. Appare opportuno, pertanto, definire in cinque e tre anni il termine di prescrizione dei reati contravvenzionali, a seconda che per essi sia o non sia prevista anche la pena dell’arresto. Di qui la necessità di un ripensamento che si modelli sulla tecnica già adottata da tempo a proposito dei termini massimi di custodia cautelare, cioè della combinazione di due formule: quella dell’individuazione di segmenti processuali ai quali far corrispondere un tempo massimo adeguato (il cosiddetto termine di fase); e quella della sospensione allorquando il tempo non è utilizzabile ai fini processuali. Il meccanismo non è altro che la correzione di un’anomalia, rappresentata dalla presenza di un termine il cui decorso produce effetti negativi per una parte, ma in conseguenza non già dell’inattività della parte stessa, bensì (anche) di impedimenti frapposti dalla controparte.
L’anomalia è così evidente che l’istituto della sospensione è stato introdotto con ampiezza, e conservato senza contrasti, in una materia delicata come la libertà personale (articolo 304 del codice di procedura penale). La stessa disciplina della prescrizione ha già collegato, senza darne una lettura sistematica, la disciplina della sospensione e quella della custodia cautelare (articolo 159, comma l del codice penale). E la giurisprudenza, a sua volta, sollecitata dal richiamo contenuto nel nuovo articolo 111 della Costituzione, ha provveduto ad una rilettura dell’articolo 159 del codice penale, statuendo che «in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qual volta siano disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta» (Cassazione, Sezioni unite, 28 novembre 2001, n. 1021). Sulla scia di questa progressiva assimilazione, si può pertanto prevedere una serie di termini e costruire un sistema di cause di sospensione, che fermano l’orologio nei casi in cui non si può addebitare al procedimento la sua momentanea stasi.
Il termine di fase può essere definito singolarmente in due anni, sia per la fase delle indagini preliminari, sia per ogni grado del giudizio. Quanto alle indagini, esso si modella sul termine già previsto dall’articolo 407 del codice di procedura penale, e le eventuali accidentalità che talvolta rendono necessario un tempo maggiore (in effetti non escluso dagli articoli 407 e 430 del codice di procedura penale) possono essere adeguatamente fronteggiate attraverso il meccanismo della sospensione. Quanto al dibattimento (che soprattutto nel primo grado patisce le maggiori difficoltà, sia per la pesantezza dei ruoli, sia per la complessità dell’istruttoria) anche a questo riguardo la tecnica della sospensione finisce con il premiare i tempi attivi» del giudizio e con il neutralizzare i «tempi di attraversamento» dovuti ai rinvii forzati, e quindi appare appropriata al contemperamento delle note opposte esigenze. La scelta delle cause di sospensione è bene sia modellata sulle esperienze già in atto. L’articolo 159 del codice penale offre un primo elenco, tarato sulla sospensione del procedimento: se questo subisce un blocco radicale, o anche parziale, è logico che non decorra il tempo utile a prescrivere. E’ questa la situazione di più immediata evidenza, tanto che anche la legislazione più recente se ne è fatta carico: si veda l’articolo 1 della legge 7 novembre 2002, n. 248, in tema di rimessione dei procedimenti nonché l’articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in tema di attuazione dell’articolo 68 della Costituzione. Dunque sono cause rilevanti: come ipotesi di blocco totale, ogni caso in cui la sospensione del procedimento è imposta da una particolare disposizione di legge (articoli 3, 47, 71, 477, 479, 509 del codice di procedura penale; articolo 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; articolo 35 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; come casi di blocco parziale, le situazioni in cui la sospensione della prescrizione è imposta da una disposizione di legge, a prescindere dalla sospensione del procedimento (articolo 343 del codice di procedura penale, in tema di necessità dell’autorizzazione a procedere; articolo 16 della legge 22 maggio 1975, n. 152; come situazioni non di sospensione (in cui il termine finale della stessa non dipende dalla volontà del giudice che procede), ma comunque di temporaneo ostacolo a proseguire, i casi in cui il «fermo dell’orologio» è già considerato rilevante e legittimo a proposito dei termini di custodia cautelare (articolo 304 del codice di procedura penale, e pertanto le situazioni in cui il dibattimentoè sospeso o rinviato a causa dell’impedimento o della richiesta o della mancata presentazione o partecipazione dell’imputato o del suo difensore, nei sensi ivi specificati).
A queste ipotesi sembra doveroso aggiungere quelle in cui il blocco del procedimento si verifica per una causa esterna, non imputabile e non governabile dagli organi della giurisdizione, e perciò: i casi in cui il processo non può essere celebrato per la necessità di conseguire la presenza fisica dell’imputato estradando; i casi in cui è necessario espletare una rogatoria internazionale.
Affacciata questa costruzione dell’istituto, è però doveroso farsi carico del rilievo che essa rischia di penalizzare pesantemente la giurisdizione, sebbene incolpevole, poiché un qualche fatto impeditivo (ad esempio, la necessità di sostituire un giudice in una fase del dibattimento molto avanzata, ovvero una «novella» legislativa che costringa a ripercorrere un qualche tratto del procedimento, o simili) oggi può essere assorbito diluendone l’impatto su tutto l’arco della misura temporale prevista dall’articolo 157 del codice penale, domani potrà produrre effetti estintivi immediati, non fronteggiabili sebbene l’apparato si sia mosso senza negligenza. Considerando che, a differenza del regime vigente, il «risparmio» eventualmente operato in una fase non giova alla fase successiva, e questo produce un ulteriore contenimento del termine complessivo, si può ritenere corretto ed opportuno introdurre un meccanismo di recupero, simile a quello già utilizzato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, che ha modificato l’articolo 303 del codice di procedura penale. In forza di tale meccanismo si stabilisce che in ogni singola fase il termine di base può essere prolungato per non oltre sei mesi, i quali vanno imputati o a quello della fase precedente, se non completamente utilizzato, ovvero al termine previsto per la fase successiva, che ne risulterà depauperata per il tempo corrispondente (ovviamente le fasi estreme, e cioè le indagini preliminari e il giudizio di cassazione, fruiranno di una sola delle due possibilità ). In tal modo non si dilata il termine complessivo, ma si possono neutralizzare eventuali accidentalità negative. Quanto al regime transitorio, i procedimenti in corso non saranno interessati dalla modifica di diritto penale sostanziale (vale a dire dalla prescrizione del reato nel senso qui illustrato), se ed in quanto essa rappresenti un regime meno favorevole per l’imputato. La prescrizione del reato, infatti, sebbene si configuri come una causa di non luogo a procedere (tant’è vero che è possibile la rinuncia da parte dell’imputato, il che non sarebbe coerente con un istituto di diritto sostanziale), viene considerata dalla dottrina come un aspetto del fenomeno penale sostanziale, e quindi la successione di leggi penali al riguardo deve essere regolata alla stregua dell’articolo 2, comma terzo del codice penale.
L’aspetto di diritto processuale (e cioè la regola della prescrizione del procedimento, quale qui introdotta) in quanto tale dovrebbe essere soggetta alla regola del tempus regit actum: ma poiché finisce anch’essa con l’interferire con l’istituto di diritto penale sostanziale, sembra inevitabile pervenire alle medesime conclusioni di cui sopra. Pertanto nei procedimenti in corso il termine di prescrizione sarà quello risultante in concreto più vantaggioso per l’imputato, a seconda che si applichi la disciplina vigente o quella di nuova introduzione, ferma restando l’impossibilitaà di «contaminare» i due istituti nella ricerca di una terza soluzione ancora più benevola dell’una o dell’altra. Anche la prescrizione del procedimento deve essere suscettibile di rinuncia da parte dell’imputato, secondo quanto a suo tempo statuito dalla Corte costituzionale con sentenza 23 maggio 1990, n. 275.
Tag:breve, finocchiaro, processo

















Camelot scrive
15 novembre 2009 @ 15:03
Destra e’ un trattato
DestraLab scrive
15 novembre 2009 @ 18:38
lo so
ma serve a due cose:
la prima che, presumo, i concetti siano abbastanza chiari dopo le prime righe.
la seconda, mostra la grande ipocrisia parlamentare, che viene ammantata e ricoperta dal politicamente corretto logorroico.
knulp scrive
15 novembre 2009 @ 22:47
Fai bene a smascherare l’ipocrisia, come sempre.
Però, per il sottoscritto possono anche averlo detto Papa Giovanni, Garibaldi, Mazzini e Cavour, sempre di errore madornale si tratta. Errore perché abbreviare i tempi senza modificare i meccanismi, con il sistema attuale, equivale a favorire gli avvocati che possono usare pratiche dilatorie.
E se non la pensi così, mi dispiace molto.
DestraLab scrive
17 novembre 2009 @ 16:49
sai bene che nel mio cuore c’erano le riforme istituzionali complessive. Ripartire dalla bicamerale, senza nessun inciucio, il governo governava (così come le elezioni e la volontà popolare avevano stabilito) e il parlamento cercava di trovare delle convergenze sui grandi temi delle riforme. E in tutto questo il presidente della Camera avrebbe avuto ampie possibilità di far valere le sue “grandi” capacità di mediazione e il suo patriottismo costituzionale… solo sogni