Meno male che Fini c’è
Avverto prima, post lungo e in parte noioso. Mi si dice qui in un commento:
[...] Insomma anche quando nelle modalità di espressione del Presidente della Camera dei Deputati si possa intravedere uno “sbrego” della tela istituzionale, giacchè ispirato ad una volontà correttiva in sede giuridica prima che politica, ben venga siffatta lacerazione, che può servire ad evitare ulteriori futuri errori.
Insomma il machiavellico “fine giustifica i mezzi”, si alle forzatura a “fin di bene”. Solo che molti dimenticano spessissimo, quello che il Machiavelli aggiunse (non meno importante): bisogna far attenzione e procedere “in modo temperato, con prudenzia e umanità“
ed essere quindi molto cauti nel calcolare bene le conseguenze delle proprie azioni, perché ogni azione genera di fatto una numero incalcolabile di reazioni che, se non pensate con giudizio, possono anche condurre a uno scopo diverso da quello prefissato, quando non addirittura disastroso. (Storia della filosofia di Nicola Abbagnano)
Io rispondo e penso che la Presidenza della Camera, organo necessario (in quanto previsto direttamente dal testo costituzionale) – a costituzione invariata – ha ampi poteri decisionali di intervento sull’ammissibilità costituzionale e giuridica di qualsiasi cosa metta piede a Montecitorio. Il Presidente della Camera deve rappresentare, sempre e comunque, tutti i gruppi parlamentari ed è, ripeto a costituzione e regolamenti parlamentari invariati (a favore dei quali esiste una riserva prevista dalla stessa Carta costituzionale, come tu ben sai), quello che svolge o dovrebbe svolgere il ruolo di ASSOLUTO GARANTE in uno dei due rami del Parlamento (terza carica dello stato tra l’altro) di tutti e al di là delle sue posizioni e opinioni politiche, pregresse o future (e come dice Pansa, quindi, il suo comportamento e come svolge il suo ruolo riguarda assolutamente tutti, pure chi non l’ha votato).
In aula e nei lavori parlamentari, per esempio, stabilisce (a suo insindacabile giudizio) della ricevibilità dei testi, mantiene l’ordine e dirige la discussione. La prassi regolamentare, viene analizzata, trattata e modificata oggi (non con gli sbreghi), ma da un’apposita commissione che si chiama Giunta per il Regolamento, composta, forse non tutti sanno bene, da 5 membri della maggioranza e 5 dell’opposizione e viene presieduta dallo stesso Fini, che continua a rivestire – fino ad oggi e a meno di ancora improbabili riforme – un delicatissimo ruolo (chiunque sia al governo e con qualunque maggioranza) di equilibrio, non solo formale, nei lavori di uno dei due rami del Parlamento.
La Camera, come sanno tutti è convocata, ogni qualvolta lo ritenga utile, il Presidente. Il presidente assicura ai Gruppi parlamentari la disponibilità di locali e attrezzature e assegna i contributi a carico del bilancio della Camera. Chiunque tra le componenti politiche ritenga che da una deliberazione risulti pregiudicare un proprio fondamentale diritto politico, può ricorrere solo al Presidente della Camera. A lui e a lui solo (non al parlamento o ad alcuna maggioranza) spettano le nomine di Giunta per il Regolamento (che presiede sempre lui), Comitato per la legislazione, Giunta delle elezioni, Giunta per le autorizzazioni. Ancora lui distribuisce i deputati fra le Commissioni, stabilisce le convocazione delle stesse, proclama eletti i deputati, concede loro la parola ed è sempre e solo il il Presidente della Camera che convoca la Conferenza dei presidenti di Gruppo.
La convocazione della Camera per via ordinaria e straordinaria spettano a lui, nel caso della fiducia è sempre lui d’intesa con il Presidente del Senato, che ne decide la data di convocazione.
- Nessuno può parlare senza il permesso del Presidente.
- Gli oratori parlano dal proprio banco, in piedi e rivolti al Presidente.
- Trascorso il termine, il Presidente, richiamato due volte l’oratore a concludere, gli toglie la parola. Il Presidente può, a suo insindacabile giudizio (parolina che si ripete spesso nell’attuale regolamento della Camera), interdire la parola ad un oratore che, richiamato due volte alla questione, seguiti a discostarsene.
Bisogna quindi ammettere che dispone di amplissimi poteri, ripeto a costituzione e regolamenti parlamentari intoccabili e invariati, senza statuto dell’opposizione o istituzionalizzazione di altri strumenti (shadow cabinet e compagnia bella). E’ solo alla Presidenza della Camera che attualmente sono demandata molte delle garanzia di un corretto funzionamento della vita parlamentare e democratica di questo paese. Che valgono, chiaramente, tanto per le attuali maggioranze e opposizioni che per quelle a parti invertite o di là da venire. Ed è al suo equilibrio, equidistanza e capacità di mediazione (anche perché no) che sono affidate le possibilità di permettere un civile, rispettoso dibattito e il funzionamento del parlamento insieme alla possibilità di qualunque esecutivo di svolgere correttamente il suo programma di governo. La “grandezza” di un Presidente della Camera, nello svolgimento del suo ruolo, si misura a mio parere dal rispetto di queste caratteristiche.
La lettera in questione è un miscuglio confuso di cose che niente hanno a che vedere con tutto questo. Si rivolge personalmente, e non per una questione di scortesia istituzionale o di superamento del per altro verso sempre rispettatissimo, formalissimo e ingessato linguaggio parlamentare, ma volutamente, ad un membro del governo in carica come a un collega di maggioranza, invitandolo poi a modificare quella che lui ritiene (ammettendo che è un compito che rimane assolutamente nelle mani del parlamento) un rischio di applicazione distorta di principi costituzionali (come ripetete tu e altri).
In una lettera inviata al ministro degli Interni, Roberto Maroni, Fini chiede al collega di governo chiarimenti sulle misure riguardanti l’integrazione degli stranieri in Italia
«A prescindere dal giudizio su tale eventualità (a mio avviso negativo) che appartiene al dibattito politico, ti faccio presente – si legge nella lettera inviata dal presidente della Camera al ministro dell’Interno – che si porrebbero problemi di costituzionalità e che da un attento esame della principale legislazione europea in materia di istruzione degli stranieri, non si evince alcuna normativa volta a discriminare l’esercizio del diritto allo studio da parte di minori stranieri».
«Ti faccio presente – si legge ancora nella lettera – …
Utilizzando quindi una visibilissima forma retorica entra anche nel merito della faccenda (a mio avviso negativo), invitando poi quello che tratta come collega di maggioranza alla necessita odierna di evitare la propaganda e di ritornare a far politica (sentito con le mie orecchie). Qualcuno provi, solo per un momento ad immaginarla a parte invertite questa lettera. Nei confronti di un qualsiasi rappresentante autorevole dell’opposizione. Altro che di “sbrego” istituzionale o “ritorno al fascismo” sentiremmo, giustamente in questo caso, parlare.
A mio parere, ovvio, sono tantissime e svariate le possibilità di intervento, assolutamente legittime, tecniche, corrette ed istituzionali che Fini in questo momento potrebbe utilizzare. Scegliere, come lui sceglie di fare, questo modo e questa maniera, servendosi della carica istituzionale che riveste per manifestare il suo dissenso (assolutamente legittimo, ma completamente diverso nella forma e nel luogo dall’intervento condividibilissimo del congresso), ne fa, inevitabilmente, un protagonista assoluto del dibattito politico e l’immediato contraltare a molte decisioni (giuste o sbagliate, non sta qui il punto per me) del governo e dell’attuale maggioranza. Solo e soltanto per una sua precisa scelta e per una sua precisa volontà. Come tale, a parte i peana dell’opposizione, ne deve accettare anche i rischi, le critiche politiche che gli vengono rivolte da parte di chiunque e gli inviti alla chiarezza e alla coerenza che cominciano ad essere sempre più condivisi e circolanti. Immaginare solo altri 4 anni di questa storia è pura follia politica, che non serve a dissipare gli equivoci che rischiano di creare un sacco di guai proprio allo stesso Fini. E sono tra quelli che pensa che tutto questo – come sostiene Pansa – non fa per niente bene al nostro delicato equilibrio istituzionale.
Nel merito, tra l’altro condivido totalmente chi, per quanto riguarda il suo ultimo intervento in ordine di tempo, ha detto che alla fine e nonostante le polemiche la sua presa di posizione “sfiora” solo il cuore del problema.
Coerenza vorrebbe allora che Fini prendesse di petto il centro del problema e denunciasse l’errore (se di errore si tratta) commesso nel definire reato l’ingresso o la permanenza illecita degli immigrati in Italia. nvece di bordeggiare ai margini della questione, scegliendo di giorno in giorno quale elemento della legge smantellare, dal Presidente della Camera ci aspetteremmo che desse voce al suo sdegno e dicesse pubblicamente: “Abbiamo sbagliato, dobbiamo fare marcia indietro, non possiamo considerare l’immigrazione clandestina un reato”.
O ancora più coraggiosamente, magari, prendesse di petto l’errore che sta a monte. Chiedendo la modifica in toto dell’impianto della Bossi-Fini.
(se la ricorda il presidente della Camera?), la questione delle quote, le modalità dei permessi di soggiorno e infine anche la definizione di ciò che è reato e ciò che non lo è.
“Questo sarebbe un modo serio con cui la terza carica dello Stato può indurre un paese a fare una riflessione ampia sincera sulle sue regole e sulla sua identità rispetto allo “straniero”. Molto meno serio è questo modo di girare attorno alla questione, di prendersi meriti facili ed effimeri sull’onda del politicamente corretto, e in definitiva di schivare le scelte di fondo. Se la nuova destra ha questa fisionomia corriamo il rischio di rimpiangere la vecchia.”
Condividendo molto meno chi, continuando a difenderlo sempre e comunque, riesce a dirci anche di queste cose:
Noi al contrario pensiamo che la posizione di Fini sia coerente dal punto di vista istituzionale e preziosa dal punto di vista politico. E’ bene che, mentre è in corso la discussione parlamentare di un provvedimento delicato come quello in tema di sicurezza, Fini si “limiti” ad evidenziare le conseguenze giuridico-costituzionali delle scelte normative, senza sindacarne, da Presidente della Camera, il complessivo contenuto politico.
Cioè si riesce a sostenere che: che il Presidente della Camera mentre svolge le sue corrette funzioni istituzionali (che tra l’altro l’intoccabilità del ruolo parlamentare e la Costituzione che poi, giustamente in quel caso, difende gli assegna), svolgerebbe un ruolo “politico”, mentre intervenendo costantemente al di fuori e al di sopra di queste ne svolge uno “tecnico”.
Per ultimo, quello che penso della risposta pubblicata dal Riformista di BDV al pezzo di Pansa, che avevo qui riportato e condiviso, da cui parte tutta questa pappardella. Il deputato del Pdl invoca un partito movimentista che si reinventa, e sostiene che un:
“partito” che non coincida con la “linea del partito” o con una massa di manovra al servizio di un unico disegno politico, un partito dove la discussione sia libera non è solo giusto, ma necessario, non solo per ragioni morali, ma soprattutto per ragioni di efficienza. Con l’ipse dixit non si sono mai prodotte nuove idee. Un partito che voglia durare nei decenni sa che dovrà nel tempo anche mutare di linea, come accaduto ai conservatori britannici o ai gollisti francesi: per questo la leale competizione interna sulle idee non è un veleno, ma un elisir di lunga vita. Sono ben lungi dall’avere una visione irenistica della vita interna ai partiti. So bene che tutti i confronti si giocano (anche) sul piano del potere e degli scontri di potere. Ma questo aspetto, che pure definisce in modo robusto i rapporti di forza, non esaurisce la dialettica politica di un partito di governo. [...] Detto questo, non mi pare che un partito del 40 per cento, che voglia continuare ad assomigliare al proprio elettorato, possa essere un luogo in cui tutti passano il tempo a concordare su tutto e a darsi reciprocamente ragione.
Dichiara di non capire la ricetta che Pansa propone per riportare ordine nel Pdl:
quello di una bella scissione “finiana”: Ciò vale a dire che, per non fare la fine della Dc, il Pdl dovrebbe fare la fine del Pci, attingendo al repertorio classico della sinistra italiana. Non mi pare francamente il massimo. Ci sono esempi migliori, in Europa e nel mondo avanzato, a cui varrebbe la pena ispirarsi. La svolta del predellino ha fatto paradossalmente del Pdl un “partito normale”. Adesso tutti, all’interno e all’esterno, devono abituarsi a questa normalità. Che è una bella novità, per la politica italiana.
Proprio perché, anch’io penso e condivido che la leale competizione interna sulle idee non è un veleno, ma un elisir di lunga vita, mi sembra che però ci si dimentichi di notare il piccolossimo particolare “che i luoghi della politica”, i luoghi di discussione e del confronto deputati alla competizione sulle idee non possono essere in nessun modo i luoghi istituzionali e non è salutare per nessuno assistere ad una riedizione riveduta e corretta – con recente e ripetuta geniale riscoperta dei franchi tiratori – del partito di lotta e di governo di prodiana memoria (continuando ad attingere sempre e comunque al repertorio classico della sinistra italiana), con la collaborazione diretta o indiretta dell’attuale inquilino dell’appartamento più bello di Montecitorio, che era il succo della contestazione di Pansa.
E penso che il “partito normale”, non si costruisce con le affermazione che tutto potrebbero voler dire e niente significano, ma con gli interventi e le decisioni quando in ballo ci sono le scelte che continuano ad essere sempre le stesse: cooptazione, soluzioni verticistiche e “oligarchiche”, mancanza assoluta di qualsiasi forma di democrazia interna e di dibattito nei luoghi che contano e deputati, per capirci. E si costruiscono, evitando, come lui dice, la visione irenistica della vita interna ai partiti, solo con un duro e coerente confronto, che passa attraverso la creazione del consenso e dell’occupazione degli spazi di agibilità politica a viso aperto, pretendendo chiarezza e coerenza, misurandosi e scontrandosi nei luoghi deputati, che sono i congressi, gli organi di partito e del gruppo parlamentare (eventualmente) e il TERRITORIO.
Perché se è vero che tempo fa ho criticato il magazine dei finiani “duri e puri”, a molto poco serve qualsiasi esperienza partecipativa, se poi si finisce per farne un luogo autoreferenziale e del “pensiero unico”, dove si scrive senza che nessuno trovi il tempo di commentare (o perché si non ritiene opportuno farlo per mancanza di tempo o forse per non abbassare il “livello”) con gli altri e di misurarsi con le opinioni diverse.
Non pensiate che voglia tagliare la lingua a qualcuno. Il dissenso e la diversità di opinioni sono il sale di tutte le democrazie. Ma ha lo stesso valore la chiarezza. La confusione è già alta sotto il cielo d’Italia e la situazione non è per niente eccellente. Vedere il presidente della Camera in conflitto continuo con il premier, pur vivendo dentro la stessa parrocchia, non fa bene al nostro precario sistema istituzionale.
E perché continuano a non piacermi quelli che dicono di voler cambiare questo partito (ora Pdl, ma è da secoli che le sentiamo queste “teorie”) cantandoci la stessa canzoncina e sostituendone solo il nome di qualcuno. Quelli del: ”Meno male che Fini c’è”.
Quelli del: Fini si è liberato del suo partito per recuperarne il meglio, rielaborarlo e portarlo al governo, almeno ammettono senza contorcimenti il ruolo politico (e lo rivendicano) che Fini vuole oggi svolgere, piuttosto che raccontarci le “fiabe” del Fini coerente con il ruolo istituzionale e contemporaneamente utile dal punto di vista politico (si decidano almeno, delle due l’una…). Proviamo ad immaginarlo un Napolitano utile al Pd e contemporaneamente neutro e garante istituzionale di tutti gli italiani? Altro che visione irenistica.
E continuo a trovarmi, troppo spesso forse, d’accordo con alcune delle cose che leggo altrove.
Io credo semplicemente che il rinnovamento non si predichi agli altri, ma si pratichi in casa propria [...] C’è un tempo per la discussione interna e un tempo per l’unità [...]
La conversione di Fini/2. Lei ci crede. La conversione di Fini/3. Lui non ci crede.


















rino scrive
8 maggio 2009 @ 08:57
Non credo che iniziare con i complimenti per l’esaustivo “post” sia cosa sbagliata o controindicata, ma ritengo che bisogna passare al merito della questione. Ovverosia ponendosi il quesito se sia oggi possibile, in virtù dei radicali cambiamenti in corso e vista l’eccezionalità del momento, replicare per una “ortodossia istituzionale”, oggi non del tutto comprensibile, i comportamenti istituzionali dell’altro ieri.
A tale riguardo ritengo sia utile mutuare le argomentazioni di un giurista che può in siffatta materia aiutarci a capire e darci la stutra per ulteriori considerazioni. Infatti il Presidente del Consiglio di Stato Ugo De Siervo così esplica le sue illuminanti considerazioni: “…nel loro complesso questi rimedi si sono dimostrati inefficaci: basti ricordare l’impressionante abuso dei decreti-legge (fermato solo dalla sentenza 360/1996 della Corte costituzionale), le trasformazioni e disapplicazioni continue dell’art. 17 della legge 400 in tema di esercizio dei potere regolamentare da parte del Governo, l’espansione quantitativa sia delle deleghe legislative che delle delegificazioni e le loro molteplici trasformazioni, il mutamento delle modalità di recepimento della normativa comunitaria, le ricorrenti modificazioni o deroghe delle diverse norme sulle fonti. Su un piano formale la spiegazione di tutto ciò sta nella mancanza di forza giuridica di norme sulle fonti primarie contenute in fonti di pari grado, in assenza di una idonea copertura costituzionale; peraltro si sarebbe anche potuto ipotizzare che venisse a consolidarsi un’intesa convenzionale fra i diversi attori istituzionali e politici, supplendosi così, tramite prassi applicative uniformi, alla carente forza giuridica del nuovo sistema di produzione delle fonti. Ma ciò non è avvenuto, malgrado l’esistenza di un’intesa sostanziale, quanto meno nell’ultimo quinquennio, su alcune linee di fondo di modificazione delle regole di produzione e di razionalizzazione normativa: forte aumento dei poteri normativi del Governo (delega legislativa, delegificazioni, altri poteri regolamentari); largo riconoscimento di poteri normativi secondari anche ad altri soggetti istituzionali (statuti e regolamenti degli enti locali, delle autorità amministrative indipendenti, degli enti pubblici); introduzione di strumenti dì semplificazione normativa (denormativizzazioni e formazione di testi unici). Ma innovazioni del genere, pur importantissime, rischiano di essere insufficienti se restano a livello di determinazioni revocabili o derogabili a discrezione della maggioranza politica contingente; anzi, in tal modo si edifica un sistema tanto confuso e fragile da essere sostanzialmente inadeguato agli stessi fini che ci si ripromette. E’ indubbio che nell’ultimo decennio è stato edificato un sistema di produzione normativo del tutto diverso da quello del quarantennio precedente, solo se si pensa che ormai i decreti legislativi hanno superato per numero ed importanza le leggi del Parlamento, che le delegificazioni autorizzate sono numerosissime e vengono inserite ormai in modo quasi usuale nelle più diverse leggi, che il Governo ha ricevuto una larghissima delega per l’adozione di testi unici in numerose ed enormi materie. Ma ciò con costi ed incertezze crescenti. Anzitutto perché si è alterato lo stesso quadro costituzionale dei procedimenti di produzione normativa (per quanto ridotto esso sia): basti qui accennare al fatto che la vera e propria riserva di regolamento organizzativo creata in tutta la pubblica amministrazione dal nuovo quarto comma bis dell’art. 17 della legge 400 (quale configurato dalla legge 59/1997 e dal D.Lgs. 80/1998) può trovare un fondamento costituzionale solo in una lettura radicalmente innovativa degli artt. 95 e 97 della Costituzione, oppure può pensarsi all’attuale delega legislativa alla formazione di nuovi tipi di testi unici in molteplici materie, prevista dall’art. 7 della legge 50/1999, che sembra fondarsi su un modello di delega diverso da quello previsto dall’art. 76 Cost.; ma si pensi anche alla sostanziale mancanza di adeguate determinazioni di materie e principi in troppe ipotesi nelle quali si è autorizzata la delegificazione ed alla tendenza ad attribuire a questi regolamenti la funzione abrogatrice di disposizioni primarie. Inoltre emergono non rare tendenze di parti dei sistema istituzionale a sfuggire alle regole ed ai vincoli derivanti dalle leggi sulla produzione normativa: se subito dopo la legge 400 si è manifestato il fenomeno della cosiddetta fuga dal regolamento e cioè la tendenza ad adottare contenuti regolamentari tramite meri atti amministrativi, adesso abbiamo addirittura leggi che affermano la natura non regolamentare di determinati atti normativi (le norme organizzative sotto le strutture dirigenziali generali, ai sensi dell’art. 17, co. 4 bis legge 400 e D.Lgs. 80/1998; l’organizzazione interna della Presidenza del Consiglio e perfino le sue norme derogatorie in materia di contabilità, ai sensi dell’art. 9. co. 7 del D.Lgs. 303/1999), oppure che autorizzano il Governo a decidere discrezionalmente se disciplinare determinati oggetti in via regolamentare od in via amministrativa (si veda per tutti l’art. 4, co. 8 della legge comunitaria). Né mancano decreti legislativi che autorizzano largamente delegificazioni a favore di organi governativi o di autorità amministrative indipendenti, senza che di ciò si trovi traccia nella legge di delega. Tutto ciò può far sorgere facili contestazioni in punto di legalità. Ma anche ponendosi dal punto di vista dei singoli cittadini o delle forze sociali, il panorama non appare incoraggiante o migliorato rispetto al passato: penso al moltiplicarsi dei processi normativi e dei soggetti titolari, all’incertezza della forza giuridica dei diversi atti normativi, alla stessa permanente continua sovrapponibilità della volontà parlamentare a precedenti determinazioni difformi (il legislatore che legifera in materia già delegificata, la norma sulla produzione derogata caso per caso, la legge “figlia” che innova la legge “madre”). E, più in generale, non può certo ignorarsi che mentre si operano tutti questi spostamenti di poteri normativi verso il Governo od altri soggetti di governo, il Parlamento continua a disciplinare con legge anche modesti ambiti materiali, mediante “leggi fotografia” o, più comunemente, con disposizioni inserite negli enormi “conglomerati legislativi” adottati come leggi di accompagnamento delle leggi finanziarie o come grandi leggi intersettoriali. Ma penso anche ai modesti miglioramenti qualitativi e quantitativi (si vedano, ad es., i dati sui non molti regolamenti di delegificazione finora emanati) in seguito allo spostamento di tanti poteri normativi. Occorre anzitutto che mutino vecchie mentalità a livello burocratico: ad esempio, si è dovuto ricordare (evidentemente essendosi registrate molte resistenze) la necessità di una buona istruttoria legislativa da parte degli organi ministeriali; e ciò mentre la legge 50/99 ha previsto la necessità anche dell’analisi dell’impatto della regolamentazione. Soprattutto emerge il problema, assolutamente decisivo, dell’esistenza di un’efficace e autorevole struttura legislativa del Governo: su questo piano certo è molto importante la creazione del Dipartimento degli affari giuridici e legislativi presso la Presidenza del Consiglio, presso il quale si incardinano anche l’Osservatorio sulle semplificazioni ed il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure. Semmai potrebbe notarsi criticamente che questo importante processo istituzionale sembra potersi dedurre in modo solo indiretto per il concatenarsi (un po’ clandestino) delle diverse strutture, mentre le regole di funzionamento e la composizione di questi nuovi organi consultivi dovrebbero essere assai meno riservate di quanto finora sia. Eppure se tutti noi conosciamo bene quali sono gli organi ed i procedimenti legislativi del Parlamento, non sempre conosciamo con adeguata precisione quali sono gli organi ed i procedimenti effettivi mediante i quali vengono posti in essere gli (ormai tanti ed importantissimi) atti normativi affidati alla competenza del Governo e dei Ministri. Ma da questa trasparenza dipende sia la responsabilità politica nell’adozione di fonti primarie o secondarie, sia la valutazione dell’adeguatezza professionale nella redazione tecnica delle fonti. Sembra quindi evidente la necessità di urgenti interventi: non si parte certo da zero, ma occorre dare anche stabilità ed organicità alle tante modificazioni intervenute mediante frammentarie modificazioni legislative od opportunamente introdotte dai regolamenti o dalle prassi parlamentari (si pensi allo stesso Comitato per la legislazione). Rivelatore della consapevolezza a livello parlamentare di questi problemi mi sembra il testo unificato di alcuni progetti di legge in tema di produzione normativa, elaborato nell’ambito della Commissione affari costituzionali della Camera: qui si trovano, infatti, alcune risposte a molti problemi finora sorti. Al di là dell’opinabilità di alcune specifiche disposizioni inserite in questo testo (e di cui semmai si potrà parlare in altra sede), credo che il rilievo di fondo che un testo del genere suscita, riguarda la sua sicura insufficiente efficacia, ove non preceduto da una pur puntuale modificazione costituzionale che garantisca un rafforzamento sul piano giuridico per quella che sarebbe una legge generale sulla produzione normativa. Proprio l’esperienza fatta anche nell’ultimo decennio sta, infatti, a confermare la sostanziale inefficacia giuridica delle disposizioni sulla produzione normativa inserite in una mera legge ordinaria, malgrado che su un piano puramente teorico si possa anche cercare di sostenere la tesi opposta. Del pari è da dirsi in riferimento alla speranza di irrigidire questo tipo di legge utilizzando la debole e discutibile tecnica della sua abrogabilità solo in via espressa. Molti problemi possono trovare un’almeno parziale soluzione in innovazioni dei regolamenti e delle prassi parlamentari (la semplificazione normativa la si fa anzitutto a livello parlamentare, così come la riduzione della continua modificazione dei testi legislativi), in opportuni moduli collaborativi fra i diversi organi costituzionali, anche in mere iniziative organizzative (a quando un archivio pubblico delle fonti normative vigenti?). Solo però un organico intervento normativo legittimato a livello costituzionale può completare il processo istituzionale di razionale riforma della produzione normativa, magari prevedendo anche alcuni nuovi procedimenti di produzione fondati su una stretta collaborazione fra Governo e Parlamento, che difficilmente potrebbero essere altrimenti realizzati, in assenza di una legittimazione a livello costituzionale (si pensi, ad esempio, ai procedimenti relativi alle delegificazioni “forti”, ai procedimenti speciali di “manutenzione normativa”, alle deleghe legislative finalizzate alla formazione continua di testi unici). Potrebbe dirsi che occorre passare al ripensamento ed al consolidamento dei processi di trasformazione finora sperimentati.”
Così il Giurista De Siervo analizza, con forme e modalità oggettive, quanto sta accadendo nel panorama istituzionale del nostro paese. Come dice Brunetta vi è “rivoluzione in corso” e qui casca l’asino. Il pensiero giuridico ha sempre raggiunto ed aggiunto in ritardo le soluzioni dei problemi che in ambito istituzionale e sociale vengono a presentarsi. E’ un dato oggettivo che per poter assolvere in tempo reale ai compiti attribuiti a ciascuna carica istituzionale (compresa la Presidenza della Camera dei deputati) non sia possibile seguire i binari ordinari delle procedure parlamentari ed allora, mi riferisco al Presidente Fini, ben vengano gli Alessandro Magno che per poter recidere “il nodo di Gordio” non ci pensa due volte a dare un colpo di spada per sciogliere e risolvere la questione. Forse anche Carl Schmitt teorizzò un siffatto atteggiamento, che non sempre può ritenersi errato o fuori luogo.