Mi sono andata a rileggere la Costituzione e a cercare questa famosa 189/59, queste le parti interessate dalla querelle.
La Costituzione Italiana all’art.87 recita:
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Questa invece è la 189/59, che regola la nomina del comandante generale della Guardia di Finanza e recita invece all’art.1, all’art 3, commi 3, 4 e 5 e all’art.4:
Articolo 1
1. Il Corpo della Guardia di Finanza dipende direttamente e a tutti gli effetti dal Ministro per le finanze.
2. Esso fa parte integrante delle Forze armate dello Stato e della forza pubblica …
Articolo 3
3. La linea gerarchica territoriale è formata dal Comando interregionale, dal Comando regionale, dal Comando provinciale, con funzioni prevalenti di indirizzo e controllo.
4. Al fine di assicurare l’economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, attraverso la flessibilità dell’organizzazione degli uffici, il Comandante Generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3°, le dipendenze dei comandi di cui ai commi 1°-2°.
5. Tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio Superiore della Guardia di Finanza e tenendo conto delle esigenze funzionali e operative determinate dalla legge e dal particolare contesto sociale ed economico, valutato in riferimento alle esigenze di contrasto all’evasione fiscale ed alla criminalità economico/finanziaria, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e degli organici complessivi.
Articolo 4
1. Il Comandante generale della Guardia di Finanza è scelto fra i generali di Corpo d’armata dell’Esercito in servizio permanente effettivo ed è nominato con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per la difesa.
Il Comandante Generale stabilisce, con proprie determinazioni, il numero, la sede, il livello e, fatto salvo quanto disposto al comma 3° (non può non tenere conto della linea gerarchica), le dipendenze dei comandi, tenendo conto delle esigenze funzionali e operative, tali determinazioni sono adottate, sentito, salvo casi di particolare urgenza, il Consiglio Superiore della Guardia di Finanza, non sembra che ci sia scritto da nessuna parte di concerto o sentito il Ministro.
Update: 2 aggiornamenti necessari:
Visco l’impiccione di Claudio Rinaldi e questo di Mario Sechi, che fa riferimento ad una Bassanini (chiedo venia per la dimenticanza) ed alla sua interpretazione autentica.
costituzione, gdf, ministro